Investire in Italia

Lo studio
Un commercialista per tutte le vostre realizzazioni in Italia.
Studio Piccato Paletto & Associati
è in grado di mettere le sue competenze a vostra disposizione per costituire e gestire la vostra filiale o succursale in Italia.

Lo Studio Piccato Paletto & Associati offre agli investitori stranieri che intendono avviare nuove attività imprenditoriali in Italia tutta la consulenza ed i servizi necessari.
In particolare siamo in grado di assistervi per:

  • Costituire la vostra succursale (società, sede secondaria, ufficio di rappresentanza);
  • Organizzare i vostri servizi contabili, o direttamente tenere la vostra contabilità;
  • Redigere il reporting mensile sulla base degli standard a voi graditi;
  • Preparare e presentare alle autorità fiscali le vostre dichiarazioni periodiche (iva, redditi, irap, intrastat, sostituti d’imposta, ecc.);
  • Assistervi nella redazione e nel deposito del bilancio annuale di esercizio;
  • Tenere e aggiornare i vostri libri sociali (libro assemblee soci, libro consigli di amministrazione, libro soci);
  • Assistervi e consigliarvi nelle vostre scelte fiscali, nelle operazioni societarie straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, scorpori, ecc.), nella redazioni di contratti, nella valutazione di aziende;

nonchè,

  • Nella predisposizione dei cedolini paga mensili;
  • Nella gestione degli adempimenti relativi al personale dipendente;
  • Nel preparare e presentare tutte le dichiarazioni obbligatorie per gli organismi previdenziali, istituti pensionistici, di assicurazione contro gli infortuni, ecc.

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INVESTIRE IN ITALIA - guida per gli imprenditori esteri

I metodi cui un investitore estero può ricorrere per operare in Italia sono essenzialmente tre:

    1. costituzione di una sede secondaria con stabile rappresentanza,
    2. istituzione di un ufficio di rappresentanza,
    3. costituzione di una società figlia con sede in Italia.

Sede secondaria con rappresentanza stabile

Trattasi di stabile organizzazione sottoposta al coordinamento economico e amministrativo dell’impresa estera, ma dotata di un certo grado di autonomia sul piano gestionale e operativo, nonché legittimata ad agire in nome e per conto della società estera in modo continuativo.
La sede secondaria dovrà obbligatoriamente richiedere l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
La società estera sarà tenuta a depositare l’atto costitutivo ed i relativi bilanci, i quali dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana.
Se tale documentazione è stata formata all'estero, dovrà farsi luogo al procedimento di legalizzazione, sempreché non possa applicarsi una convenzione internazionale che consenta di derogarvi.


Ufficio di rappresentanza

Costituisce la forma più snella di penetrazione del mercato italiano.
Trattasi di una sede fissa d’affari utilizzata, per l’impresa estera, ai soli fini di pubblicità, per fornire informazioni, per ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
Esso consente di promuoversi direttamente sul territorio, con bassi costi di costituzione e gestione senza acquisire, a differenza delle altre soluzioni delineate, soggettività tributaria nel Paese straniero.
Esso non è utilizzabile per l’esercizio di attività produttive o commerciali in senso proprio.
Configurandosi come mero centro di costo esso non produce alcun reddito e non è qualificabile quale stabile organizzazione. La società estera non è tenuta a depositare presso il Registro delle imprese l’atto costitutivo e i bilanci. Ottenuto il codice fiscale italiano all’Agenzia delle Entrate, il legale rappresentante della soci età straniera si limiterà a comunicare l’istituzione dell’ufficio di rappresentanza al competente Registro delle imprese, ai fini dell’aggiornamento del REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).


Costituzione di una società figlia

La costituzione di una società commerciale con sede in Italia, partecipata in tutto o in parte dalla casa madre estera, costituisce la forma più diffusa in tutti i casi in cui l’investitore estero intenda svolgere in Italia attività produttive e commerciali, soprattutto se con carattere di stabilità.
Rispetto all’istituzione di sedi secondarie si configura come soluzione più “solida” e “trasparente”, mentre, rispetto all’istituzione di un ufficio di rappresentanza consente di svolgere attività economico-produttiva, altrimenti non consentita.
Se i soci esteri (persone giuridiche o persone fisiche) appartengono a paesi membri dell’Unione europea o a Paesi con cui l’Italia ha siglato accordi internazionali in materia di diritti civili, ovvero a Paesi membri dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), la costituzione di una società di diritto italiano è libera da vincoli di sorta.
Per gli altri soggetti la costituzione è invece subordinata alla verifica della sussistenza del cosiddetto “principio di reciprocità”. Per provare il rispetto della predetta condizione sarà possibile consultare gli elenchi appositamente predisposti dal Ministero degli Affari Esteri.
A questo punto si tratta di individuare la forma societaria più adatta alle esigenze di business che l’imprenditore straniero intende sviluppare .
La scelta andrà operata tra le varie forme previste dalla legislazione nazionale (società di capitali, società di persone, società cooperative, ecc.) tra le quali per natura e caratteristiche appaiono senz’altro più indicate per il caso di specie le società per azioni (S.p.A.) e la società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Trattasi di società caratterizzate da:

  • Personalità giuridica, autonoma rispetto a quella dei propri soci,
  • Responsabilità limitata per le obbligazioni dei soci,
  • Libera trasferibilità della qualità di socio, sia per atto tra vivi che per causa di morte.
 

Società per Azioni (S.p.A.) - cenni

Il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000,00 euro ed è rappresentato da azioni. Qualora vi sia una pluralità di soci fondatori è sufficiente versare solo il 25% del capitale, rinviando il versamento del restante 75% in un momento successivo.
E’ possibile costituire una S.p.A. con un unico azionista (in tal caso il capitale sociale dovrà essere interamente versato).
Le S.p.A. possono emettere titoli di debito (obbligazioni) fino a un determinato ammontare.
l’Assemblea dei soci è l’organo sovrano. Essa decide con metodo collegiale.
L’organo amministrativo può essere istituito secondo differenti modalità: ordinario, monistico, dualistico. Il modello ordinario rappresenta quello in assoluto più diffuso: l’amministrazione viene affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione, nominati per un periodo non superiore a 3 anni. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese collegialmente.
E’ obbligatoria la nomina del Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. In presenza di particolari circostanze è obbligatoria anche la nomina di un revisore contabile.

 

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) – cenni

Trattasi di una forma societaria assai più snella della S.p.A., essendo caratterizzata dall’ampia libertà che la legge riconosce ai soci nello stabilire le caratteristiche, il funzionamento e l’organizzazione sociale, adattandoli alle proprie esigenze concrete.
Il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000,00 euro (o ad 1,00 euro nella forma della S.r.l. semplificata) ed è rappresentato da quote. Anche per la S.r.l., in caso di più soci fondatori è sufficiente versarne solo il 25%, rinviando il versamento del restante 75% in un momento successivo.
A differenza della S.p.A., per la sottoscrizione del capitale sociale, il socio può conferire in luogo del denaro anche proprie prestazioni di opere o servizi.
Anche la S.r.l. può essere costituita con un unico socio (in tal caso il capitale sociale deve essere interamente versato).
Le S.r.l., entro certi limiti, possono emettere titoli di debito (diversi dalle obbligazioni).
l’Assemblea dei soci è l’organo sovrano. Essa decide con metodo collegiale. Per talune materie è tuttavia possibile deliberare mediante consultazione e consenso espresso per iscritto.
L’amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione, nominati anche a tempo indeterminato. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese collegialmente.
La nomina del Collegio sindacale, costituito anche da un solo membro, o del revisore contabile è obbligatoria solo in presenza di particolari circostanze.

 

L’imprenditore estero che intende costituire una società in Italia dovrà rivolgersi ad un Notaio il quale, accogliendo le indicazioni all’uopo fornitegli, procederà a predisporre l’atto costitutivo e lo statuto della società.
In sede di costituzione dovranno presenziare tutti i soci fondatori.
Qualora il socio fondatore (o uno dei soci fondatori) sia una società estera, essa dovrà farsi rappresentare da un procuratore munito di apposita procura (autenticata da un Notaio appartenente allo Stato ove ha sede la società estera, fatti salvi i casi specifici di esclusione, legalizzata dall’autorità consolare o diplomatica italiana presente nello Stato ove ha sede la società estera e tradotta in italiano).